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ARMI: legittima difesa


di: Ilaria Garofalo Avvocato

 

Dall'Art. 392 e 393 del C.P. è punito "colui che, potendo ricorrere al Giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo"
L'Art. 52 del C.P.
afferma: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa"

Tecnicamente è difficile riuscire a valutare se la risposta all'offesa è realmente proporzionata, anche perchè la risposta è portata a interrompere e bloccare l'aggressore e per fare ciò l'unica soluzione è "colpire duro" per rendere l'aggressore innocuo. Per essere più chiari, se un aggressore ci minaccia con un coltello per l'art. 52 solo con un'altro coltello potremo affrontarlo, ma chi affronterebbe un malintenzionato armato di coltello con un'altro coltello ? Minimo un lungo bastone, un tubo in ferro, una lancia, una spada insomma cercheremo sempre di essere in vantaggio altrimenti che senso ha difendersi ! Ma per il Giudice che poi emetterà la sentenza per il fatto avvenuto con tale atteggiamento avremo veramente risposto all'offesa in modo proporzionato.

E' comunque utile anche avere un'idea degli Effetti di proiettili su corpi umani. per poter capire quale sia realmente il potenziale lesivo di un'arma utilizzata contro un essere umano. Ciò che la televisione ci presenta spesso nei film è solo un'apparenza contraffatta le foto che pubblichiamo, per altro reperibili su siti di tutto il mondo, possono dare un'idea di ciò che può avvenire se utilizziamo un'arma senza "accendere il cervello".

DIFESA LEGITTIMA Art 59 del Codice Penale (agg.nov.2013)
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
(Comma inserito dall'art. 1 della Legge 13 febbraio 2006, n. 59, Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio)
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
(Comma inserito dalla Legge 13 febbraio 2006, n. 59, Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio)

Vedi anche:
http://www.ewiki-giustizia


ANALISI DELLA LEGITTIMA DIFESA FATTA DA UNA GIURISTA: ILARIA CAROFANO

LA LEGGE
Per definire in maniera consona l’ambito del suddetto argomento, bisogna innanzitutto partire dalla definizione giuridica che regola univocamente la materia come esimente e/o giustificazione di un reato connesso. La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dal codice penale del 1930 (codice Rocco) all'art. 52 che testualmente recita:  "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".La scriminante è ispirata al brocardo latino “vim vi repellere licet” (è lecito rispondere alla forza con forza) e la ratio ossia la ragione, va individuata nella prevalenza attribuita all'interesse ingiustamente aggredito.Le condizioni principali sono:

  • Oggetto dell'attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia indistintamente, di qualsiasi natura.
  • La minaccia al diritto attaccato deve essere ingiusta, ovvero contraria     all'ordinamento giuridico;
  • Attualità della minaccia: non la probabilità di un eventuale accadimento, ma l’assoluta certezza.
A tal punto conviene in questa sede ricordare anche l’art.: 54 C.P. che enuncia anche lo stato di necessità come esimente.Lo stato di necessità leggasi: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Anche se in analogia alla difesa legittima, da quest’ultima si differenzia per due  motivi:
  • In primo luogo l'azione necessitata nella legittima difesa si rivolge contro l'aggressore, mentre nella causa di giustificazione di cui all'art. 54 si rivolge contro un individuo innocente, che non ha dato causa alla situazione di pericolo.
  • In secondo luogo l'azione necessitata nella legittima difesa deve tendere a salvaguardare qualsiasi diritto, laddove nello stato di necessità deve mirare ad evitare il pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Negli ultimi tempi, essendosi rafforzata ormai la necessità difensiva del singolo ed in linea con la legislazione penale comunitaria si è deciso di estendere l’applicabilità della legittima difesa escludendo per taluni casi l’eccesso colposo e quindi la non punibilità di chi è costretto alla difesa: chi usa un'arma legittimamente detenuta contro il soggetto che ha violato il privato domicilio per difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione, non sarà più punibile. E' quanto previsto dalla legge n. 59 del 13 febbraio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006.Le nuove disposizioni si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.Dal sito del Dott. Mori mai commento fu più adeguato: “Pensate come era già stato saggio il legislatore tedesco del 1871 che aveva scritto legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere un’ aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura. Egli aveva capito perfettamente che nella legittima difesa bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge.”

ANALISI
Analizziamo ora, insieme, quello che nella pratica succede nel momento in cui un qualunque cittadino si trova a dover usare legittimamente un’arma: le conseguenze giuridiche sono disastrose, anche se la si usa come mezzo di dissuasione. Nella migliore delle ipotesi, si viene ad essere indagati ai sensi dell’art. 339 C.P. che prevede espressamente il reato di minaccia aggravata commessa con armi: revoca immediata della licenza, sequestro cautelare dell’ arma in possesso e di quelle in detenzione. Applicazione immediata e certa dell’ art. 39 TULPS di competenza prefettizia: divieto di detenzione armi e materie esplosive.In pratica e fino alla conclusione del procedimento a carico, al cittadino vengono tolte le armi e le licenze… laddove forse per evitare ritorsioni, e sempre nel caso egli avesse fermamente tutte le ragioni, ce ne sarebbe poi più bisogno.In altre parole la tutela statuale, sempre fiera ed orgogliosa ed in nome della pubblica sicurezza, non avrebbe poi certamente l’esito previsto, per non parlare di quello che succederebbe in caso di lesioni o di omicidio con l’uso di armi da fuoco… ne saremmo poi sprovvisti fino ed oltre l’eventuale esito positivo di un’indagine penale con conseguente procedimento a carico.Indubbiamente ci sarebbe qualcosa da rivedere…

Dott.ssa Ilaria Carofano
(Laureata in giurisprudenza)

La LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59 ha apportato le seguenti modifiche al Codice Penale:

Articolo 614 Codice Penale.
Violazione di domicilio.
Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 52 Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita':
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

 

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  • data 2023